23 settembre 2009
Disciplinare: Foggia assolto - calciofoggia.it
mercoledì 23 settembre 2009
Contro ogni previsione della vigilia, l´U.S. Foggia la spunta ed è prosciolta dagli addebiti ascritti con formula piena. Questa
la sentenza, in sintesi, emanata dalla Commissione Disciplinare in
mattinata in merito al deferimento in cui la società di via Napoli era
incorsa nello scorso agosto. Di seguito si riporta l´estratto del provvedimento integrale:
La
Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall´Avv. Sergio Artico,
Presidente; dall´Avv. Lucio Colantuoni, dall´Avv. Andrea Morsillo,
dall´Avv. Arturo Perugini, dall´Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal
Prof. Cesare Imbriani, dal Dott. Carlo Purificato, Componenti Aggiunti;
dall´Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio
Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e
Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 settembre 2009 e ha
assunto le seguenti decisioni: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TULLIO MARCO
CAPOBIANCO (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Foggia
SpA), DOMENICO BONASSISA (all´epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale
Rappresentante della Soc. US Foggia SpA) E DELLA SOCIETA´ US FOGGIA SpA
(nota n. 832/197pf09-10/SP/blp del 5.8.2009). Con atto del 5/8/2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare: ?
il Sig. Capobianco Tullio Marco, Presidente e Legale Rappresentante
della Società US Foggia Spa, il Sig. Bonassisa Domenico, all´epoca dei
fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società US Foggia
Spa, per rispondere entrambi della violazione di cui all´art. 8, co. 5,
CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) — 5) dell´allegato A del
C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell´ammissio ne ai
campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro
il termine del 30 giugno 2009, l´attestazione sottoscritta dal Legale
Rappresentante e dal soggetto responsabile del Controllo Contabile o
dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all´avvenuto pagamento
del debito IVA riferito al periodo d´imposta anno 2007. ? la
Società U.S. Foggia Spa, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4
co., 1, CGS, per le violazioni ascritte ai suoi rappresentanti. Solamente
la Società US Foggia Spa ha inviato memorie difensive, affermando in
via principale di aver tempestivamente provveduto alla dovuta
comunicazione alla Co.Vi.So.C. ed in via subordinata chiedendo
l´applicazione di una pena più mite (ammenda) rispetto a quella edittale di un punto di penalizzazione. All´udienza
del 17/9/09, la Procura ha chiesto la sanzione di mesi 6 di inibizione
per i Sig.ri Tullio Marco Capobianco e Domenico Bonassisa e la sanzione
di 1 punto di penalizzazione per la Società US Foggia Spa. Il difensore della Società US Foggia Spa, presente all´udienza, ha concluso per l´assoluzione della stessa. La
Commissione rileva che risulta documentalmente provato (cfr
comunicazione Foggia del 29/6/09, inviata alla Co.Vi.So.C.) che la
Società ha adempiuto alla comunicazione dovuta nel perentorio termine
del 30/6/09, il che fa venir meno l´ipotesi accusatoria della Procura
Federale, essendo il capo di incolpazione relativo al solo presunto
mancato deposito dell´attestazione de qua, entro il termine
normativamente previsto. Pertanto la Commissione Disciplinare Nazionale
proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro ascritti.
Domenico Carella
fonte: calciofoggia.it
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